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La normativa italiana dispone, attraverso l’art. 4 del decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005 riguardante le “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire”, che il costruttore dell’immobile in procinto di vendita sia tenuto a stipulare la cosiddetta polizza decennale postuma.

Questa polizza assicurativa, come detto, è obbligatoria.

Il costruttore dell’immobile, o il responsabile dei lavori, è tenuto a stipulare questa garanzia con la data relativa all’ultimazione dei lavori, di durata decennale, e l’acquirente dell’immobile come beneficiario.

Sommario contenuti

Lo scopo della polizza decennale postuma obbligatoria

Il fine della polizza decennale postuma obbligatoria è quello di tutelare sia in prima persona il costruttore da eventuali danni materiali che l’immobile potrebbe subire sia, in secondo luogo, anche se non meno importante, l’acquirente per la somma pagata relativamente all’acquisto della costruzione.

Caratteristiche specifiche della polizza assicurativa

Generalmente questo tipo di fideiussione assicurativa comprende la copertura verso:

  • danni a terzi, derivanti da rovina totale o parziale della costruzione stessa;
  • danni derivanti da gravi difetti costruttivi delle opere;
  • danni causati da vizio del suolo o per difetto della costruzione, e manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

Può accadere che, anche in caso di ristrutturazione, i proprietari dell’immobile in oggetto richiedano al costruttore o al responsabile dei lavori tale garanzia, ma ciò non è obbligatorio in base alla normativa vigente.

Soggetti tutelati dalla polizza

La polizza decennale postuma obbligatoria per il costruttore prevede la tutela dei seguenti soggetti:

  • il contraente, ossia il costruttore, ritenuto come colui che assicura il buono stato e la messa in sicurezza dell’immobile prima della vendita dello stesso;
  • il beneficiario, ovvero l’acquirente dell’immobile, che necessita una garanzia per l’investimento effettuato;
  • l’immobile. Il permesso di costruzione dell’immobile deve essere avvenuto in data postuma al 21 luglio 2005 (data in cui è entrata in vigore della norma).

Al momento delle contrattazione, tali immobili devono essere ancora in costruzione o comunque non ultimati.

È bene ricordare che la polizza decennale postuma prescinde da potenziali accadimenti che coinvolgono il venditore, dal momento che essa è destinata solo al momento in cui si verifichino danni materiali e diretti all’immobile od a terzi.