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Nuove-Classi-Energetiche

APE: dall’Enea il vademecum per il cittadino

Attestato di Prestazione Energetica: pubblicato sul portale 4E il Vademecum per il cittadino con tutto quello che c’è da sapere sull’APE a cura dell’Enea

La guida tratta tutti i punti per una corretta redazione dell’attestato. Il documento è suddiviso nei seguenti paragrafi:

  • Che cos’è l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)
  • Quando è necessario
  • L’importanza delle raccomandazioni per gli interventi migliorativi
  • Chi redige l’APE
  • Come ottenere l’APE
  • Per quanto tempo è valido
  • Altri vantaggi dell’APE

L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)
E LE 10 CLASSI ENERGETICHE

L’APE offre al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori informazioni semplici e chiare sull’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendone un confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti, orientando il mercato verso edifici con maggiore efficienza energetica, minori consumi e quindi minori emissioni.
Rispetto alla vecchia classificazione, la nuova scala della prestazione energetica degli immobili è formata da 10 classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (dalla più efficiente alla meno efficiente).
La classe è determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio in termini di energia primaria non rinnovabile che deve tener conto non solo del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria (era così prima del 1 ottobre 2015) ma anche di altri servizi energetici come la climatizzazione estiva, la ventilazione meccanica ed, in alcuni casi specifici, anche dell’illuminazione e del trasporto di persone o cose. Di tale indice viene modificata l’unità di misura che passa da kWh/mc anno a kWh/mq anno.

LA PROCEDURA “APE” DELLA REGIONE VENETO
La Regione del Veneto con D.G.R.V. 8 febbraio 2011, n. 121 ha istituito il Registro Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici (A.P.E.) e messo a disposizione dei soggetti certificatori la sezione Ve.Net.energia-edifici del portale regionale, allo scopo di implementare il registro informatico per l’archiviazione e gestione degli Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.). La D.G.R.V. 17 aprile 2012, n. 659 ha stabilito che , a decorrere dal 2 maggio 2012, deve essere utilizzato unicamente l’applicativo Ve.Net.energia-edifici per la trasmissione degli A.P.E. alla Regione del Veneto. Con D.G.R.V. 28 settembre 2015, n.1258 la Regione del Veneto ha emanato le disposizioni attuative dei decreti interministeriali del 26 giugno 2015 in vigore dal 1 ottobre 2015, data dalla quale deve essere utilizzato il nuovo modello di attestato (A.P.E. 2015). Il soggetto certificatore accreditato all’utilizzo di Ve.Net.energia-edifici accede all’applicativo, compila on line il modello A.P.E. in tutte le sezioni che lo compongono, lo firma digitalmente e lo trasmette. Successivamente estrae copia dell’A.P.E., registrato in Ve.Net.energia-edifici, che consegna al committente entro 15 giorni dalla data di emissione assegnata automaticamente dal sistema. Ve.Net.energia-edifici fornisce un valido strumento di supporto all’attivita di certificazione svolta dai professionisti, semplifica il rapporto tra l’utenza e l’amministrazione dematerializzando i documenti, nel rispetto degli obblighi del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.), nonche consente di monitorare i consumi energetici degli edifici presenti sul territorio regionale.

Cos’è l’AQE? Quali sono le differenze con l’APE?

AQE è l’Attestato di Qualificazione Energetica, da non confondere con APE.
Sostanzialmente le differenze tra AQE e APE sono due:

1) l’APE deve essere redatto da un certificatore abilitato ed indipendente mentre l’AQE può essere predisposto da un tecnico abilitato non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, quindi, un professionista che può aver avuto un ruolo nei lavori.

2) l’AQE, il cui format è riportato nell’Appendice D delle nuove linee guida (D. Lgs. 26/06/2015), non attribuisce alcuna classe energetica all’edificio in esame (che risulta solamente proposta dal tecnico che la redige).

È importante sottolineare che, al di fuori di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, l’AQE è facoltativo e può essere predisposto dall’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio dell’APE. L’attestato di qualificazione energetica è complementare rispetto all’attestato di prestazione energetica. Nel redigere un APE, infatti, il certificatore è tenuto a tener conto dei dati ricavabili dall’AQE, fornitogli dal richiedente, e a valorizzarli, se ritenuti attendibili, per la stesura dell’attestato di prestazione energetica